Quanti ciclisti hanno letto o conoscono il Codice della strada? Pochi immaginiamo. Codice, articoli, paragrafi, comma, tutti termini noiosi che riteniamo non abbiano nulla a che fare con la nostra passione, la bicicletta.
E’ importante sapere invece che la bicicletta è considerato un veicolo e per tanto deve rispettare in pieno il C.d.s come qualsiasi altro mezzo circolante su strade pubbliche.
La bicicletta però, rispetto ad altri mezzi circolanti, ha delle particolarità e per questo è stato creato un articolo dedicato, il n. 182.
In questo articolo vengono spiegati quali siano i doveri del ciclista quando circola su una strada pubblica, ma anche i diritti di cui può godere.
Dei sette punti di cui è composto l’Articolo 182 ne prenderemo in esame solo quattro, tralasciando gli altri dedicati al trasporto di persone e cose.
Iniziamo!
Comma 1
“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.”
Vediamo spesso ciclisti procedere in gruppo e quasi sempre fuori da centri abitati. Dopo aver letto il punto sopra citato, possiamo affermare con certezza che questi gruppetti non rispettano il C.d.s. Lo rispetterebbero solo nel caso si muovessero in due file e nei centri abitati, ma solo quando le condizioni di traffico lo consentano.
Quali siano le condizioni che consentono questo tipo di condotta, è difficile capirlo. Scarso traffico? Sede stradale ampia (e quanto ampia)?
Per esperienza sappiamo che paradossalmente sarebbe più facile trovare una condizione di traffico che permette di muoversi affiancati, pedalando su strade extra urbane piuttosto che su strade urbane, che di solito sono più strette e con traffico più sostenuto.
Il buon senso quindi ci suggerirebbe di pedalare esclusivamente in fila indiana su strade aperte al traffico, e rimanere affiancati solo fuori dalla arterie stradali.
Comma 2
“I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.”
Possiamo quindi rispondere al telefono, leggere un messaggio o consultare il nostro smartphone mentre pedaliamo? Sembrerebbe di proprio di sì se lo facciamo con una sola mano, ma anche se il C.d.s. lo permette, dovrebbe essere il nostro buon senso a vietarcelo.
Pedalare con una mano significa limitare del 50% la forza con la quale teniamo il manubrio. Basterebbe quindi una buca o una radice sporgente per farci cadere pesantemente a terra, con conseguenze molto serie per la nostra incolumità.
Quindi, anche se pedalare con una mano è permesso dalla legge, quando riceviamo una chiamata o vogliamo leggere un messaggio, meglio fermarci. Togliere invece completamente le mani dal manubrio per metterci una giacca o levare i manicotti, oltre ad essere pericoloso è vietato dal C.d.s., è anche sanzionabile.
Comma 4
“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.”
In questo paragrafo ci pare di capire che non si parla di strade completamente aperte al traffico, ma piuttosto di zone pedonali dove il pedone è tutelato. Se non espressamente indicato con apposito cartello, i velocipedi possono transitare nelle zone pedonali ma devono rispettare le indicazioni sopra elencate per evitare incidenti con i pedoni. Un esempio sono i centri storici, oppure a quelle ciclopedonali che la domenica mattina sono prese d’assalto da runner, famiglie con cani da guinzaglio, carrozzine, ecc.
In questi casi di sovraffollamento, dovremmo avere il buon senso di scendere dalla bicicletta e portarla a mano.
Comma 9
“I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.”
Chi di noi non è mai stato “ripreso” da un automobilista perchè non utilizzavamo quella che lui definiva “pista ciclabile” a fianco della strada?
Sicuramente quell’automobilista non conosceva a fondo l’Articolo 182 del C.d.s. e nemmeno noi se non siamo riusciti a rispondergli senza prenderlo a male parole 🙂
Infatti, leggendo bene il paragrafo in questione, salta all’occhio che l’obbligo di transitare sulle piste riservate ai velocipedi, esiste solo quando queste sono delle corsie ciclabili, ovvero delle vere e proprie piste ciclabili riservate esclusivamente alle biciclette e non delle piste ciclo pedonabili.
Purtroppo le corsie ciclabili esclusive (dove i pedoni non possono entrare e se lo fanno rischiano delle sanzioni sanzioni), sono veramente poche in Italia. Il resto sono delle ciclo pedonabili, a volte anche di lunghezza e dimensioni importanti, frequentate da qualsiasi mezzo che non necessiti di targa per circolare.
Comma 9 bis
“Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.”
Quindi non solo il giubbotto (meglio ancora le strisce riflettenti perchè più pratiche) sono un obbligo di legge, ma è anche molto importante per la sicurezza di noi ciclisti. Questo dispositivo di sicurezza, rende il ciclista molto visibile di notte, ma anche poco prima dell’alba e del tramonto, quando l’occhio deve ancora abituarsi al cambio di luce. Per essere completamente a norma, questo dispositivo di sicurezza dovrebbe riportare il marchio CE e il riferimento alla norma EN 471.
In questo articolo abbiamo cercato di chiarire quali sono gli obblighi ai quali dobbiamo sottostare quando con la nostra bicicletta “solchiamo” le strade aperte al traffico.
Nei prossimi articoli invece, vedremo di approfondire l’argomento dotazione, come migliorarlo e arricchirlo e anche dare qualche consiglio utile per aumentare la nostra sicurezza.
Luca says
Bello e interessante.
Grazie.
Roberto says
Grazie Luca e continua a seguirci, prossima settimana nuovo articolo.